Il 20 maggio lo Statuto dei lavoratori compie 45 anni Fonte: rassegna

Mercoledì 20 maggio compie 45 anni lo Statuto dei Lavoratori, la legge 300 del 1970. Il suo nome per esteso recita: “Norme sulla tutela e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”. Una legge fondamentale per la salvaguardia dei diritti nei luoghi di lavoro, e per decenni testo di riferimento per la giurisprudenza, che arriva però al suo 45mo anniversario “ammaccato” dalle ultime leggi (Fornero, Jobs Act) che hanno di fatto svuotato la tutela in caso di licenziamento illegittimo garantita dall’articolo 18. Se il Jobs Act ha fatto fare un passo indietro al paese sul fronte del lavoro, riportando la situazione per molti versi a una condizione pre-Statuto, aumenta la spinta, soprattutto da parte della Cgil, per l’elaborazione di un nuovo Statuto che tuteli tutti i lavoratori ( leggi qui ).

1952, la proposta della Cgil guidata da Giuseppe Di Vittorio
Ma facciamo un passo indietro. Venne proprio dalla Cgil, allora guidata da Giuseppe Di Vittorio, la prima proposta per l’elaborazione di uno Statuto. L’Italia era uscita da poco dal dopoguerra. Come ha scritto Mario Giovanni Garofalo su Rassegna , «la proposta di uno Statuto dei diritti dei lavoratori fu formulata dalla Cgil per la prima volta, a pochi anni di distanza dalla promulgazione della Costituzione e immediatamente dopo la scissione sindacale, nel congresso di Napoli del 1952. Era una proposta aperta, se si vuole tecnicamente grezza, ma l’idea di fondo era sufficientemente precisa, ben riassunta nello slogan “la Costituzione nelle fabbriche”. Il testo costituzionale, infatti, pur proclamando importanti principi di libertà, non aveva innovato l’assetto giuridico effettivo dei rapporti individuali e collettivi di lavoro in modo tale da costituire una trincea sufficientemente solida per difendere i lavoratori nella difficilissima situazione che si era venuta a creare negli anni 50 del XX secolo ».

Prendendo la parola al congresso del ’52, Di Vittorio spiegava:

«Il lavoratore è un uomo, ha una sua personalità, un suo amor proprio, una sua idea, una sua opinione politica, una sua fede religiosa, e vuole che, questi diritti siano rispettati da tutti e, in primo luogo dal padrone (…) perciò sottoponiamo al Congresso un progetto di “Statuto” che intendiamo proporre, non come testo definitivo, alle altre organizzazioni sindacali (…) per poter discutere con esse e lottare per ottenerne l’accoglimento e il riconoscimento solenne».

1969, Brodolini raccoglie la sfida
Bisognò attendere quasi vent’anni perché la proposta si realizzasse, mentre l’Italia si industrializzava, abbandonava il suo volto agricolo, mentre il conflitto sociale (nelle fabbriche, nelle lotte studentesche) andava esasperandosi, mentre il paese entrava negli anni della tensione, con le prime stragi di Stato (quando nel 1970 entrò in vigore lo Statuto dei lavoratori, erano trascorsi appena cinque mesi dalla bomba di piazza Fontana).

La proposta di Di Vittorio fu raccolta nel 1969 dal ministro del Lavoro socialista Giacomo Brodolini, ex vicesegretario della Cgil. Brodolini faceva parte del secondo governo guidato da Mariano Rumor, il quale, insediandosi alle Camere, spiegava nel suo discorso programmatico: «Prioritario il governo considera l’impegno a definire in via legislativa, indipendentemente e nella garanzia della libera attività contrattuale delle organizzazioni sindacali, e con la loro consultazione, una compiuta tutela dei lavoratori nelle aziende produttive di beni e servizi che assicuri dignità, libertà e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai problemi della libertà di pensiero, della salvaguardia dei lavoratori singoli e della loro rappresentanza nelle aziende e delle riunioni sindacali nell’impresa» ( approfondisci qui la figura di Brodolini e quei frangenti ).

Gino Giugni, all’epoca giovane capo della commissione di esperti che Brodolini portò con sé al ministero, racconta nella sua “La memoria di un riformista”: «Sembrava quasi aver fretta di portare a termine il suo compito. Riuscì a realizzare tre importanti obiettivi: la mediazione nella vertenza sulle cosiddette gabbie salariali, che favorì un accordo tra Cgil, Cisl e Uil e Confindustria sull’unificazione progressiva dei salari nel paese; una riforma delle pensioni che ancorando la pensione all’80% delle ultime retribuzioni ebbe effetti duraturi e venne modificata solo con Amato nel 1992», e, infine, lo Statuto dei lavoratori.

Brodolini era gravemente malato (questo spiegava la sua fretta) e non riuscì a vedere lo Statuto diventar legge (l’iter del provvedimento fu seguito dal suo successore, Donat Cattin). Il ministro, però, in quei mesi straordinari riuscì a indirizzare il lavoro della Commissione, affidando – come detto – allo stesso Giugni la guida del progetto.Il 20 giugno 1969 il Consiglio dei ministri approvò il testo e diede così inizio al cammino parlamentaredel disegno di legge “sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro”. Quello che sarebbe diventato, un anno dopo, lo Statuto dei lavoratori, ossia la fonte normativa più importante, dopo la Costituzione, in materia di libertà e attività sindacale. Il testo che in 41 articoli, divisi in 6 titoli, tutela la libertà e la dignità del lavoratore, la libertà e l’attività sindacale, e contiene norme sul collocamento e disposizioni penali.

Brodolini morì pochi giorni dopo quel Consiglio dei ministri del ’69.

La legge
Come ricorda ancora Garofalo, «il dibattito parlamentare fu ampio e fecondo: lo Statuto, nella sua versione finale, rimase, in primo luogo, uno strumento di promozione dell’esperienza sindacale che si era andata formando in quegli anni nel vuoto lasciato dalla mancata attuazione dell’articolo 39. Il modello che informa la legge è quello di un sindacato che fa della fabbrica il luogo centrale della sua azione. Del disegno governativo rimane anche la parità tra i sindacati maggiormente rappresentativi – in primo luogo le grandi confederazioni – così prefigurando l’assetto del Patto federativo tra Cgil, Cisl e Uil del 1972 con il quale la prima confederazione riconosceva come pari a sé le altre due nonostante la propria maggiore consistenza organizzativa, in cambio della rinuncia di queste ad accordi separati. Il sostegno all’attività sindacale nei luoghi di lavoro si accompagna anche al rispetto delle forme organizzative che il sindacato sceglie di darsi: nell’articolo 19, infatti, il legislatore non prescrive questa o quella forma di organizzazione nei luoghi di lavoro; attribuisce i diritti del titolo III alle rappresentanze sindacali aziendali che abbiano due requisiti: siano costituite a iniziativa dei lavoratori e siano in qualche modo – non si precisa quale – collegate con almeno uno (ma anche più di uno: articolo 29) dei sindacati esterni maggiormente rappresentativi. Ciò consente che le misure di sostegno siano attribuite a organismi separati, ma anche a organismi unitari; alle vecchie Commissioni interne ma anche ai Consigli di fabbrica che allora si andavano formando; consente di non avere difficoltà ad attribuirle, oggi, alle Rappresentanze sindacali unitarie».

Altri elementi significativi : il riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero anche nei luoghi di lavoro (articolo 1); la regolamentazione del potere disciplinare (articolo 7); il divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore (articolo 8); il diritto dei lavoratori di intervenire in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro (articolo 9); il diritto allo studio (articolo 10); una penetrante limitazione del potere di variare le mansioni, a difesa della professionalità del lavoratore (articolo 13); il divieto di atti discriminatori (articoli 15 e 16). «Rimane – prosegue Garofalo – anche la forte tensione verso l’effettività della nuova normativa e l’adozione di nuove tecniche giuridiche per garantirla: prime tra tutte, la previsione dell’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato (articolo 18) e quella – ripresa dall’esperienza della legislazione sindacale nordamericana – della repressione della condotta antisindacale (articolo 28)».

La legge n. 300 fu approvata a maggio del 1970, con l’astensione del Partito Comunista che, pur apprezzando la garanzia dei diritti costituzionali prevista per i lavoratori sul luogo di lavoro, lamentava l’esclusione delle tutele per i lavoratori delle aziende più piccole.

Pizzinato: cosa cambiò allora
«Posso dirti cosa cambiò per me – ricorda Antonio Pizzinato in un’intervista a Rassegna – che allora, dopo l’esperienza delle Commissioni interne, ero responsabile di zona a Sesto e nella segreteria provinciale della Fiom milanese. Contrattammo immediatamente con le quattro grandi fabbriche (Falck, Breda, Magneti Marelli ed Ercole Marelli) e le altre 130 medio piccole aziende l’applicazione dello Statuto, eleggemmo in pochi mesi 1.133 delegati che, riuniti in assemblea nel palazzo comunale di Sesto alla presenza di Bruno Trentin, elessero il Comitato direttivo ed esecutivo del Sum, vale a dire il sindacato unitario dei metalmeccanici, la cui sede fu offerta dal Comune. Dunque, facemmo diventare, anticipando la futura Flm, quei comitati aziendali spontanei nati nell’autunno caldo organismi eletti dai lavoratori con voto segreto, su scheda bianca o su liste, a seconda degli accordi conclusi in fabbrica. Ma c’è un altro tema che a Sesto San Giovanni, a Corsico e in generale in Lombardia riuscimmo a sviluppare, quello dell’ambiente e della sicurezza del lavoro. Nei primi anni Settanta, a seguito delle nostre lotte e del rapporto stabilito con gli studenti di Medicina del Movimento studentesco e con la Clinica del lavoro di Milano, arrivammo a costituire gli Smal, Servizi di medicina del lavoro, organismi pubblici diffusi sul territorio. Rispetto all’articolo 9 dello Statuto si fece un passo in avanti che anticipava la riforma del servizio sanitario, stabilendo che i servizi sanitari devono comprendere anche quelli per la sicurezza e la salute. Tieni presente che allora si aveva una media di 7- 8 infortuni mortali al giorno, oggi ridotti a 3, e che a fine anni ’80 il numero d’invalidi del lavoro era superiore a quello determinato dalla seconda guerra mondiale».

Cosa è cambiato oggi
Lo Statuto in questi anni ha subito profondi cambiamenti. A cominciare dalle modifiche all’articolo 19. L’articolo fu sottoposto a referendum abrogativo nel 1995, e riscritto nella forma attuale: «Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva»; così da non privilegiare le associazioni confederali rispetto ai sindacati di categoria.

Ma l’articolo più attaccato è stato l’articolo 18, il quale, col prescrivere la «reintegrazione sul posto di lavoro» in caso di licenziamento illegittimo, rivoluzionò la normativa in materia di licenziamenti individuali. La tutela dal licenziamento, così come prescritta dall’articolo 18, è “sopravvissuta” per oltre 30 anni, superando gli attacchi dei governi Berlusconi, la legge Maroni e le modifiche tentate dal suo successore Sacconi. Solo il governo dei tecnici guidato da Mario Monti, e in seguito l’esecutivo Pd a guida Matteo Renzi , hanno portato quelle modifiche (veri e propri stravolgimenti) mai riuscite alla destra. Nel 2012 con la legge 92 (legge Fornero) , il risarcimento per ogni licenziamento valutato illegittimo non è più esclusivamente il reintegro tout court del posto, ma si introducono, in alcuni casi, nuove possibilità, tra cui un risarcimento economico. Il Jobs Act di Renzi, infine, col contratto di lavoro a tutele crescenti, archivia l’articolo 18 per i rapporti di lavoro stipulati a partire dal primo marzo 2015 ( vedi le nuove norme in questa infografica ). La tutela resta in vigore invece per gli assunti prima di quella data e con i requisiti richiesti.

Lo scontro, però, non finisce qui. Non solo c’è la proposta della Cgil di un nuovo Statuto. Ma in diverse aziende si vanno firmando contratti “migliorativi” che non prevedono l’applicazione del Jobs Act ( come ad esempio alla Novartis ). Il sindacato, come spiega quest’articolo su quanto si sta facendo in Emilia Romagna , punta a disattivare gli aspetti peggiori del Jobs Act attraverso la contrattazione territoriale e aziendale; e, così facendo, mira a tenere vivi i principi e le regole dello Statuto.

Perché ci sono epoche di riforme, come quella che portò allo Statuto. E ci sono epoche di resistenza, come questa.

“La Primavera del Lavoro”. La Fiom suona la carica contro Il Governo Autore: fabio sebastiani da: controlacrisi.org

“Una nuova primavera del lavoro, della democrazia e dell’unità nel lavoro e nei diritti”.Così Maurizio Landini, segretario generale della Fiom, annuncia il mese di mobilitazioni contro il Jobs act che termineranno con una manifestazione a Roma il prossimo 28 marzo. Concludendo a Cervia l’assemblea nazionale del sindacato, che ha radunato 543 delegati, Landini ha inoltre messoin campo un pacchetto di 4 ore di sciopero per fare le assemblee a partire dal 19 marzo. E per il 21 marzo a Bologna con Libera che ha organizzato la giornata della memoria. La mobilitazione, ha spiegato ancora il segretario nazionale Fiom, servira’ a costruire un nuovo statuto dei lavoratori e a “trovare le modalita’ per contrastare l’applicazione del Jobs Act” anche a livello contrattuale.
Le ipotesi di un ingresso in politica, Maurizio Landini, nel corso del suo intervento, le ha bollate come “stupidate” ma la volontà della Fiom di procedere nel contrasto all’idea di lavoro, delineata dal Governo, c’è tutta. Un “passaggio epocale”, l’ha definito, perché “hanno cambiato le regole e il contesto”.

Nel discorso di Landini non c’è traccia di alcun “confronto” con la Cgil. Anzi, l’invito, confezionato in forma diplomatica è quello a scendere in campo. “Credo – ha osservato il leader delle tute blu – che sia legittimo, necessario e doveroso, che il sindacato si organizzi e si batta per contrastare” quello che non ritiene giusto: in questo senso, ha tagliato corto Landini, “politica il sindacato la ha sempre fatta da cento anni, non è un’offesa” evidenziarlo. Per il momento il solco da seguire è quello delineato da Camusso nel corso dell’ultimo direttivo: nuovo statuto dei lavoratori e referendum. Certo, però, la questione del “ruolo” del sindacato in questo momento in relazione alla “sponda politica” è aperta. Landini non ne vede di sponde. Ed è per questo che tenta una operazione per rompere l’accerchiamento. Cee la farà con la “palla al piede della Cgil”?

D’altronde, per fare fronte a un Governo “che sta applicando il programma della Confindustria”, ha stigmatizzato il segretario della Fiom, occorre “costruire una coalizione sociale di soggetti che non rinunciano alla Costituzione” e ai suoi principi proponendo, magari, anche un “nuovo Statuto dei Lavoratori. Se necessario – aggiunge Landini – si può andare anche al referendum abrogativo del Jobs Act: penso sia una cosa che dobbiamo fare”, in un percorso “che dobbiamo mettere in campo”, senza perdere tempo. “Dobbiamo continuare le nostre iniziative e le nostre mobilitazioni, allargando consenso alle nostre posizioni – ha concluso Landini -: sono convinto che il Governo su questi temi non abbia la maggioranza del Paese e il consenso dei lavoratori”.

Cgil, la minoranza chiede l’azzeramento dei vertici: “Hanno fallito, basta” | Autore: fabio sebastiani da: controlacrisi.org

“Via i vertici della Cgil”. Ieri si è svolta a Roma l’assemblea dei rappresentanti sindacali dell’area di minoranza in Cgil “Il sindacato è un’altra cosa”. L’area è guidata da Sergio Bellavita (intervista di LiberaTv), che ha tenuto la relazione di apertura, tutta incentrata su un attacco molto duro verso la segreteria, accusata di aver condotto il sindacato in una sorta di vicolo cieco. “Una situazione inedita e drammatica – viene definita nel documento finale -. Pensioni, libertà assoluta di licenziamento, riduzione ammortizzatori sociali, contrattazione di restituzione, generalizzazione della precarietà fanno dell’Italia un paese tra i più brutali d’Europa contro il lavoro”.

E anche se Susanna Camusso si agita tanto, con il referendum, “più sulla rappresentazione del conflitto che sul conflitto vero”, quindi, la realtà è che Jobs act e accordo del 10 gennaio, secondo i ribelli della Cgil, “stanno sulla stessa linea”. Insomma, anche se nessuno in Cgil sembra voler fare bilanci rispetto a un passaggio che senza dubbio può essere considerato epocale sul tema dei diritti dei lavoratori, sembra che il tempo di tirare delle righe sia arrivato davvero. “Il sindacato è un’altra cosa” tenta di farlo non scorgendo però in Landini, e nella Fiom, un possibile alleato in questa direzione. Il suo scontro con Camusso non sembra per il momento scaldare gli animi dei sindacalisti della minoranza della Cgil.

Detto questo, però, l’idea è di andare giù duri contro una maggioranza che di fatto sta facendo perdere di credibilità al sindacato, ormai visto come un corpaccione mollo solo in grado di fornire “servizi” e indire “proteste di testimonianza”, e quindi rendersi del tutto invisible ai bisogni reali di chi sta sul posto di lavoro. Anzi, la situazione è così drammatica che Bellavita fa una previsione molto chiara sul futuro materiale dell’organizzazione sindacale. “Presto – sentenzia – la Cgil comincerà a smaltire gli apparati perché è chiaro che l’organizzazione è sovradimensionata rispetto a quello che effettivamente dovrà svolgere”.

L’unica proposta che passa è quella del referendum. A patto, però, che sia “parte di una indispensabile mobilitazione generale, di una vertenzialità diffusa sugli stessi temi senza la quale nulla è tuttavia possibile, a partire dalla stessa campagna referendaria”.
Mentre si alternano gli interventi davanti a una platea di più di cento persone, qualcuno chiede addirittura di andare a spulciare i bilanci dei territori e chiedere conto di quello che si sta facendo nel concreto.

Dall’”altro mondo” della Grecia in collegamento Skype, porta la sua testimonianza Sotiris Martalis, del Comitato centrale di Syriza. Martalis parla di unan vittoria elettorale che arriva dopo ben 35 scioperi generale e di un sindacato che è quasi completamente in mano a Syriza. “C’è un governo di salvezza nazionale – puntualizza Martalis – e non un governo di sinistra”. E poi aggiunge: “Tsipras ha altri quattro mesi per convincere il popolo greco”. Nel documento finale sulla Grecia c’è un giudizio tutto sommato “attendista”. La partita è aperta. Da una parte si riconosce il tentativo di riscrivere il memorandum, dall’altra, però, si sottolinea che tale proposito “non ha purtroppo determinato quella rottura indispensabile per sostenere politiche economiche e sociali di segno opposto a quelle d’austerità”.

All’assemblea è intervenuto il professor Di Stasi, esperto di diritto del lavoro. Senza mezzi termini Di Stasi ha detto che dentro la proposta Cgil del nuovo statuto dei lavoratori si cela il pericolo di un allontanamento dalla Costituzione della Repubblica.

Il prossimo marzo l’area terrà un seminario del coordinamento nazionale. “Un seminario che si carica di un gravoso impegno: immaginare una strada per la ricostruzione del conflitto che si affranchi dalle pastoie di una burocrazia sindacale logora e complice”.

Il Jobs Act e i lavoratori “carne da macello” da: micromega

 


Il traguardo del Jobs Act è finalmente raggiunto: l’introduzione dei demansionamenti unilaterali chiude il cerchio della liquefazione del lavoro. Ma c’è una raggelante novità: l’attacco ai pilastri della sicurezza del lavoro contenuto nel nuovo art. 2103 c.c. segna la strada verso la “macellazione” dei lavoratori e l’abrogazione di fatto del valore fondante della Repubblica: l’art. 1 della Costituzione.

di Domenico Tambasco

Trasportava ogni giorno, per i grigi corridoi della banca, un carrello carico di oggetti di cancelleria. E lo faceva piangendo sommessamente, porgendo le penne, i quaderni, le gomme, i fogli richiesti da quelli che erano stati i suoi colleghi, almeno fino a quando la banca non aveva deciso, per “ragioni di riorganizzazione interna”, di sottrarlo ai compiti di impiegato addetto alla gestione dei flussi contabili e di assegnarlo alle nuove mansioni di riordino e consegna dei materiali e degli strumenti di lavoro, quasi un “cartolaio ambulante”.

Ormai svuotato da mesi di umiliazione personale e professionale, impossibilitato a ricollocarsi sul mercato per la progressiva perdita della propria qualificazione, aveva deciso di ottenere giustizia invocando i principi dell’art. 13 dello Statuto dei Lavoratori[1]: nessuno può essere adibito a mansioni lavorative inferiori rispetto a quelle di assunzione, né può vedersi diminuita la retribuzione; ogni patto o accordo contrario è nullo, anche se sottoscritto con il consenso dello stesso lavoratore.

Quella che alcuni anni fa era stata una vertenza a lieto fine, con il risarcimento per il “lavoratore carrellista” degli ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e la reintegra nelle originaria mansioni, oggi è soltanto un malinconico ricordo. L’approvazione dell’art. 55[2] dello “Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”[3] infatti, con l’introduzione nell’art. 2103 c.c. della possibilità di assegnare unilateralmente il lavoratore “a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore” nel vago e generico caso di “modifica degli assetti organizzativi aziendali”, addivenendo anche alla decurtazione degli “elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa”, ha ufficialmente cancellato con un tratto di penna decenni di civiltà del lavoro, riportandolo a condizioni addirittura anteriori all’approvazione del codice civile del 1942.

Partiamo proprio da questo punto, per capire la “modernità regressiva” dell’ultima riforma introdotta dal Jobs Act.

Addirittura nella versione originaria dell’art. 2103 c.c.[4], approvata nel 1942 con il codice civile (siamo dunque ancora sotto l’egida di un ormai decadente regime fascista), il legislatore prevedeva la possibilità di demansionare unilateralmente il lavoratore, subordinata tuttavia ad un doppio limite rappresentato dalla “irriducibilità della retribuzione” e dalla necessità di mantenere la “posizione sostanziale”. Ne sono derivate, nella prassi giurisprudenziale, rigide interpretazioni che hanno spesso censurato i demansionamenti unilaterali che si sostanziavano non solo in un oggettivo mutamento del contenuto professionale dell’attività lavorativa, ma anche in alterazioni soggettive del prestigio sociale, del prestigio morale e della dignità professionale del lavoratore[5].

L’apice della civiltà del lavoro, come testè accennato, si è raggiunto con l’introduzione dell’art. 13 da parte dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) che, nel novellare l’art. 2013 c.c. imponendo il principio della irriducibilità delle mansioni e della retribuzione lavorativa, ha perseguito due fini di rilievo costituzionale: il primo, relativo allo scopo dell’attività lavorativa, che deve sostanziarsi non solo nella finalità produttiva, ma anche nell’accrescimento professionale del lavoratore[6], così come prescritto dall’art. 35, 2° comma Cost., secondo il cui disposto la Repubblica “Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”. Il secondo, naturalmente connesso con il primo, inerisce alla dignità del lavoratore e della persona stessa: il lavoro infatti, oltre che strumento di affrancamento dal bisogno, è anche e soprattutto espressione e realizzazione della personalità del lavoratore, la cui realizzazione professionale ne è al contempo la sintesi ed il punto di arrivo. Naturale, dunque, il legame individuato dalla giurisprudenza tra il divieto di demansionamento dell’art. 2103 c.c. e i diritti fondamentali garantiti dall’art. 2 della Costituzione[7].

La modifica contenuta nello schema di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 febbraio, al contrario, proprio in ragione degli amplissimi poteri conferiti al datore di lavoro, pare trarre ispirazione da un modello imprenditoriale diffuso qualche secolo fa, agli albori della prima rivoluzione industriale o, se si vuole richiamare i “tempi moderni”, agli standard lavorativi cinesi.

E’ opportuno premettere come questa norma, a differenza del contratto “a tutele crescenti”, si applichi a tutti i lavoratori, iniettando il veleno di una flessibilità liquida anche ai rapporti di lavoro in corso. Questa autentica rivoluzione del lavoro, dunque, si sostanzia – come vedremo – in una universale liquefazione del lavoro, che coinvolge tanto i nuovi quanto i vecchi assunti.

L’ulteriore lettura del “nuovo” art. 2103 c.c., tuttavia, lascia senza parole.

Il meccanismo principale è esposto nel secondo comma: il datore di lavoro, adducendo una qualsivoglia “modifica degli assetti organizzativi aziendali”[8] che “incidono sulla posizione del lavoratore”, può assegnarlo a mansioni “appartenenti al livello di inquadramento inferiore”. Via libera dunque alla possibilità di demansionare unilateralmente il lavoratore, con l’accortezza di “travestire” il provvedimento con una delle molteplici e possibili ragioni organizzative aziendali: il lavoratore, dunque, potrà anche precipitare dai vertici ai piedi della scala delle mansioni, non essendo in nessun modo reperibile nel testo della norma il riferimento ad un livello immediatamente inferiore, ma solo ad un generico “livello inferiore”.

Ovviamente, se alle mansioni di precedente assegnazione erano legate delle speciali indennità (quali, ad esempio, l’indennità di maneggio del denaro o indennità relative ad altri rischi), queste saranno eliminate con le nuove mansioni inferiori: semaforo verde, dunque, anche alla riducibilità della retribuzione.

Il menù predisposto per imprenditori particolarmente voraci si arricchisce di un’ulteriore scelta à la carte: la riduzione integrale della retribuzione al nuovo livello della mansione inferiore, nel caso in cui il demansionamento sia frutto di un “accordo” tra le parti, giustificato dall’ “interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione”, dall’ “acquisizione di una diversa professionalità” o dal “miglioramento delle condizioni di vita del lavoratore”. Siamo al trionfo dell’ipocrisia legale; appare sarcasticamente beffardo il riferimento all’interesse del lavoratore all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita operato dalla norma, considerando che gli accordi in questione comporterebbero in concreto una doppia perdita: di professionalità, tarpata da mansioni dequalificanti, e di retribuzione, ridotta ai nuovi inferiori livelli.

Di più ed oltre, questi accordi di demansionamento lungi dall’essere frutto della “spontanea volontà delle parti”, potrebbero essere oggetto di una pressante coazione, che coinvolgerebbe soprattutto i lavoratori “a tutele crescenti” privi dello scudo dell’art. 18 Stat. Lav. e sotto la spada di Damocle del licenziamento a indennizzo ridotto.

Ma vi è qualcosa di ben più grave, che sembra motivato più da ragioni vendicative che da motivazioni tecnico-produttive, quasi fossero i lavoratori i colpevoli della devastante crisi economica.

Si tratta del comma terzo, che è opportuno riportare per intero, al fine di comprenderne tutta la sua gravità: “Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni”.

Vediamone le possibili implicazioni.

La norma implicitamente dice, in modo apparentemente neutro, che in caso di mutamento unilaterale delle mansioni[9], il datore di lavoro può anche omettere l’obbligo di formazione del dipendente alle nuove mansioni: in questo caso, l’assegnazione alle mansioni – ad esempio – inferiori sarà comunque valida e legittima, ed il lavoratore – di conseguenza – dovrà proseguire nello svolgimento delle nuove prestazioni lavorative, anche senza la dovuta formazione.

E’ l’attacco diretto – e subdolo – alla sicurezza del lavoro, al principio consolidato per cui la formazione e l’addestramento specifico del lavoratore in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni (art. 37, comma 4, lett. b dlgs. 81/2008, cd “Codice della sicurezza”) è il primo strumento di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le conseguenze di questa abominevole disciplina sono tanto semplici da comprendere quanto agghiaccianti: il prestatore di lavoro che venisse preposto a nuove mansioni e che, ad esempio, dovesse passare dalla scrivania all’utilizzo di un macchinario della catena di montaggio[10], potrà essere preposto anche senza alcuna specifica formazione all’utilizzo della macchina. L’adibizione, comunque, sarà valida, con la conseguenza che il lavoratore sarà obbligato a svolgere le nuove prestazioni lavorative e ad utilizzare il macchinario senza alcuna specifica cognizione: come dire, a suo rischio e pericolo. Con la correlativa, possibile responsabilità disciplinare e risarcitoria diretta del lavoratore per gli eventuali errori compiuti nello svolgimento della nuova prestazione lavorativa e che provocassero, ad esempio, un danno aziendale.

E se il lavoratore destinatario del mutamento di mansioni dovesse essere vittima di un infortunio a causa dell’assenza di specifica formazione? E’ molto probabile che, in caso di richiesta di risarcimento dei danni da parte del lavoratore, il datore di lavoro si difenderà sostenendo la legittimità della propria condotta e rifiutando qualsivoglia responsabilità risarcitoria, confortato dal sigillo di legge per cui “il mancato adempimento non determina comunque nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni”. Interpretazione assolutamente plausibile in assenza di altre specificazioni in merito alle conseguenze sulla sicurezza lavorativa che il legislatore delegato, colpevolmente, ha omesso.

Stiamo dunque parlando della clamorosa e palese violazione del principio cardine del diritto del lavoro, contenuto nel noto art. 2087 c.c. (rubricato “tutela delle condizioni di lavoro”), secondo il cui disposto “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Il lavoratore non vale più neanche il prezzo di un costo di formazione e di addestramento: è ormai diventato solo “carne da macello”.

Del resto, che la liberalizzazione di fatto delle condotte demansionanti sia il punto di arrivo del processo di “merficicazione” del lavoro e dei lavoratori è desumibile anche dalla considerazione che, con il rinnovato art. 2103 c.c., si conferisce il formale visto di “legalità” a comportamenti che decenni di studi di sociologia del lavoro – oltre che di pronunce giurisprudenziali – hanno definito sia come espressione del cosiddetto “mobbing”, sia come generatori di danni esistenziali, biologici e professionali nella sfera dei lavoratori vittime di tali condotte. Realtà concreta e realtà normativa si allontanano definitivamente, portando al cortocircuito della giustizia.

Gli apologeti della “modernità lavorativa” certamente canteranno l’inno alla flessibilità nella gestione lavorativa e all’ormai raggiunta produttività, anticamera della “crescita”; uno sguardo meno ideologico alla viva realtà del lavoro, al contrario, evidenzierebbe come alla base di questa nuova disciplina non vi possa essere nessuna esigenza economico-produttiva, poiché vanificata dalla creazione di lavoratori dequalificati, trasformati in mere “pedine”, scarnificati della propria professionalità e, dunque, tutt’altro che produttivi.

Al contrario, sottese all’approvazione di questa norma – che costituisce l’autentico architrave della “riforma del lavoro”[11] – vi sono ragioni politiche: di una politica che parla le parole della nuova Costituzione materiale (o Controcostituzione), in cui il nuovo art. 2103 c.c. è la leva per lo scardinamento di fatto dell’art. 1 della Costituzione[12], ove la dignità del lavoro è schiacciata sotto il tallone delle esigenze produttive di impresa e delle ferree ed ineluttabili leggi neoliberiste di mercato.

Di fronte a questo sconfortante panorama, dinanzi alla definitiva eclissi del valore fondante e formante della Repubblica, non puo’ non tornare alla mente il severo monito del nichilismo giuridico che, con uno sguardo intriso di dolente realismo, individua nel “valore il principio sostenuto dalla volontà più forte ed efficace. Carte Costituzionali ed altre solenni dichiarazioni sempre contengono norme, poste dalla volontà umana, e quindi trasgredibili modificabili revocabili.

Nulla sfugge alla distruttiva temporalità dell’uomo”[13]. Nemmeno la laica sacralità della “Repubblica democratica fondata sul lavoro”, oseremmo aggiungere.

NOTE

[1] Art. 13 L. 300/1970 modificativo dell’art. 2103 c.c.: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puo’ essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo”.

[2] Art. 55 (mutamenti delle mansioni): L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

art. 2013. Prestazione del lavoro. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso puo’ essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all’articolo 2113 ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del dlgs. 276/2003, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non puo’ essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

L’articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190 è abrogato”.

[3] Anche questo schema di decreto, ai sensi dell’art. 1 comma 11 della Legge delega 183/2014, dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni di Camera e Senato per l’espressione, entro trenta giorni, di un parere “non vincolante” al cui esito il Governo adotterà in via definitiva il relativo decreto legislativo, che entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

[4] Così, infatti, recitava l’art. 2103 c.c. prima dell’innovazione dettata dall’art. 13 Stat. Lav.: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto diversamente, l’imprenditore puo’, in relazione alle esigenze dell’impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purchè essa non importi una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui…”

[5] Trib. Milano, 15.06.1965, in Riv. Giur. Lav. 66, II, 277; TRib. Vigevano, 28.03.1962, in Riv. Giur. Lav., 62, II, 457; le citazioni delle sentenze si trovano anche in Comm. Breve Leggi Lavoro, De Luca Tamajo – Mazzotta, art. 2103, I.

[6] Romagnoli, in Comm. Statuto dei Lavoratori Scialoja – Branca, p. 230.

[7] Trib. Vicenza, 2-2-2010, in Rass. Giur. Lav. Veneto, 11, 74.

[8] La previsione, a parere di chi scrive, sembra eccedere la delega dell’art. 1 comma 7 lett. e) L. 183/2014, indicando una generica quanto vaga “modifica degli assetti organizzativi aziendali”, in contrasto con la richiesta di “parametri oggettivi” volti a limitare il potere di mutamento delle mansioni e contemperare le esigenze di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche.

[9] Il mutamento può riguardare mansioni superiori, equivalenti o inferiori.

[10] O, nel caso di passaggio a mansioni equivalenti, dall’utilizzo di un macchinario ad uno completamente diverso.

[11] Valgano le parole di Natalino Irti, in Nichilismo Giuridico, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 132: “Ma dal 1789 si agita impetuoso lo spirito del riformismo come atteggiamento principale di fronte al diritto. Dalle timide e caute riforme si passa alla riforma della riforma; l’essenza del diritto è ormai nella sua riformabilità, nel suo poter essere abbandonato e sostituito”.

[12] Di rovesciamento dell’impianto costituzionale della Repubblica e di abrogazione dell’art. 1 Cost. parla F. Bertinotti in Colpita al cuore, Roma, Castelvecchi, 2015.

[13] N. Irti, Nichilismo Giuridico, cit., p. 130.

(23 febbraio 2015)

Art. 18, proseguono scioperi e cortei. Renzi contestato a Modena. Grillo: “Conquista dei nostri padri” Autore: fabrizio salvatori da: controlacrisi.org

“Buffone, buffone”. Il presidio di lavoratori e attivisti della Fiom a Medolla,in provincia di Modena, ha accolto ha accolto così l’arrivo del premier Matteo Renzi. A suon di fischietti e urla, il presidio a maggioranza Fiom (presenti anche bandiere Tsipras e 5 Stelle) ha contestato al presidente del Consiglio l’azzeramento dell’Articolo 18. C’e’ stato qualche attimo di leggera tensione (un lavoratore e’ stato braccato dalle forze dell’ordine ma non e’ stato fermato) pero’ poi il clima si e’ disteso. Alla fine una delegazione ha potuto parlare con Renzi. Nel faccia a faccia con il premier, i sindacalisti hanno accusato Renzi di voler “cancellare con un colpo di spugna tanti anni di conquiste e lotte sindacali”. Il presidente del Consiglio ha negato decisamente che il jobs act possa tradursi in una riduzione dei diritti.
Ieri è stata una giornata ancora molto calda sul fronte delle contestazioni contro il Jobs Act e l’azzeramento dell’Articolo 18. A Brescia, un corteo di lavoratori delle fabbriche metalmeccaniche ha attraversato la città per raggiungere la sede della Camera di Commercio, nel centro di Brescia, dove era previsto un attivo dei delegati con la partecipazione, tra gli altri, del segretario generale della Fiom Maurizio Landini. Numerosi gli slogan contro il Jobs Act e per il mantenimento dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

Contro l’attacco ai diritti dei lavoratori anche Grillo, ieri sera a Roma per l’iniziativa al Circo Massimo. “Se tolgono tutte le garanzie non e’ l’articolo 18 – ha detto il leader del M5S. E’ un pensiero, e’ quello per cui i nostri padri, i nostri nonni hanno combattuto, lottato per centinaia di anni, Non possiamo farlo portare via dal jobs act. E’ un modo di pensare, te lo tolgono, ti tolgono le parole: acqua pubblica, istruzione pubblica, sanita’ pubblica, welfare”.

Infine, è cominciata la mobilitazione nelle aziende metalmeccaniche torinesi in vista dello sciopero regionale indetto dalla Fiom-Cgil per venerdi’ 17 ottobre, “per riportare al centro del dibattito pubblico i temi della crisi e dell’occupazione e contro la riforma del lavoro”.

Alla Johnson Controls, multinazionale dell’indotto auto di Grugliasco – rende noto la Fiom – si e’ svolto uno sciopero spontaneo con assemblea dei lavoratori del primo turno con adesione al 90%. Alle Meccaniche di Mirafiori l’assemblea dei lavoratori ha approvato all’unanimita’ un ordine del giorno di adesione alle iniziative promosse dalla Fiom: il testo chiede a tutti i sindacati di battersi contro i provvedimenti del governo in materia di diritti, lavoro e dignita’ delle lavoratrici e dei lavoratori. Assemblee si sono svolte anche alla Olsa e alla Mahle, mentre all’Embraco e’ stata rifiutata dall’azienda.
Ci sono stati volantinaggi al mercato centrale di Collegno, con i lavoratori della De Tomaso, e ai cancelli della Elbi. “Le iniziative di oggi – spiega Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom – segnalano una preoccupazione reale dei lavoratori rispetto alla riforma del lavoro, al futuro dei propri diritti, alle possibilita’ di uscire dalla crisi senza comprimere le liberta’ individuali e la scelta governo di porre la fiducia sul decreto non ha fatto altro che esacerbare gli animi. Queste mobilitazioni sono un buon viatico in vista delle manifestazioni del 17 e del 25 e di tutte le altre iniziative che seguiranno perche’ non si pensi che la partita si sia chiusa con il voto di ieri”.

VERSO UNA REPUBBICA FONDATA SUL LAVORO … SERVILE di Maria Mantello da: tutti i colori del rosso

 

Lo Statuto dei Lavoratori non è un capriccio, un puntiglio dei Sindacati, un privilegio da abbattere. È un baluardo contro gli assalti di quelle aree imprenditoriali e forze politiche con loro conniventi che vogliono cancellare diritti e tutele nella speranza di riportare i lavoratori a una situazione da medioevo, dove i padroni dell’industria e della finanza tornano a dominare senza Legge né Stato. Quando infatti, nella grancassa ben orchestrata degli spot mediatici, la Costituzione sarà assoggettata agli interessi di chi comanda, la scuola statale privatizzata, le tutele e i diritti sul lavoro cassati, davvero l’Italia cambierà verso: non sarà più una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ma sul servaggio. In questo processo reazionario, lo scalpo della legge 300 ha un valore simbolico altissimo, da sbandierare come rivincita del padronato nella resa di conti antidemocratica.

Lo Statuto dei diritti dei lavoratori, legge 300 del 20 maggio 1970, non è una delle tante leggi del diritto del lavoro. È la Dichiarazione d’indipendenza dei lavoratori. L’orizzonte di demarcazione che la Repubblica democratica fondata sul lavoro ha voluto sancire come diritto umano alla dignità per una società affrancata da sfruttati e sfruttatori. Una conquista formidabile, perché la Costituzione è entrata in fabbrica, come si disse giustamente allora, perché le libertà civili e democratiche non possono essere sospese sui posti di lavoro. Non più zone franche per la legge del padrone. Con lo Statuto dei lavoratori si realizzava una fondamentale conquista di civiltà e di democrazia, che dava al “pane quotidiano” il sapore forte dell’emancipazione individuale e sociale nel lavoro e col lavoro. E proprio con l’art. 18 quell’emancipazione la si salvaguarda contro il ricatto del licenziamento ingiusto, introducendo il principio del reintegro del lavoratore, a cui dovevano essere versate le retribuzioni dalla data dell’illegale licenziamento azzerato dal magistrato.

Un formidabile paletto contro gli abusi di chi licenziava senza “giusta causa” (es. furti o altri reati) e “giustificato motivo” (notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento): «Il giudice… condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione». E proteggendo il lavoratore dall’eventualità che possa essere liquidato con una somma sostitutiva del reintegro, l’art. 18 stabiliva che questa eventualità è possibile solo se lo richiede il lavoratore: «al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto».

La riforma Fornero, nel clima di esaltazione per il governo dei bocconiani che aveva contagiato anche la sinistra, riuscì a mettere le mani sull’art.18, prevedendo il reintegro solo nei casi di discriminazione del lavoratore (es. appartenenza politica, orientamento religioso, sessuale, ecc.) ma sostituendolo con l’indennizzo in tutti gli altri casi. Insomma una mancia di benservito! Ma Renzi vuole adesso lo scalpo non solo dell’art.18, ma dell’intero Statuto, additato come un privilegio e impedimento della ripresa occupazionale. E ci ripropone la vecchia favola per cui solo se c’è più flessibilità (ovvero assenza di stabilità del lavoratore, come pur la Costituzione prevede) le imprese assumerebbero e l’Italia uscirebbe dalla crisi. La flessibilità l’abbiamo vista, i posti di lavoro no. E neppure la ripresa economica. Abbiamo visto solo la moltiplicazione pluridecennale delle tipologie di aggiramento del contratto a tempo indeterminato (lavoro a collaborazione, ripartito, intermittente, accessorio, a progetto, ecc.), che dal “pacchetto Treu” alla “legge Biagi al decreto di maggio scorso dell’attuale ministro Poletti hanno reso strutturale la precarietà.

Lo scandalo è questo e non basta per eliminarlo la battuta facile intrisa nella bivalenza renziana delle formule: “togliamo le garanzie dell’art.18, ma garantiamo la sicurezza ai precari”. Non argomenta il “giovane” Renzi, lui spara twitter-spot. Non vuole neppure essere disturbato a discutere con chi si oppone alla dismissione finale del diritto del lavoro. “O così o decreto”, ripete. Insomma “qui comando io”. Eppure, all’epoca del governo Monti aveva detto “lo Statuto non si tocca”. Ma doveva conquistarsi il posto di capo-partito e quello di capo di Governo. Adesso l’obbiettivo finale è avere in mano tutto il partito. E forse, l’attacco all’art. 18 gli serve per sbarazzarsi di quanto in esso resta di sinistra. Così alla fine si compirà l’ultima metabolizzazione del Pd: un partito qualunque. Un partito post ideologico, come usano dire quelli veramente di destra. Chissà se anche tutto questo non rientri nel patto Berlusconi – Renzi.

Il Cavaliere intanto si gode la sua Resurrezione, e gongola in attesa di riprendersi tutto il palcoscenico della politica, mentre il suo ventriloquo gli fa il lavoro sporco.

 

LA GUERRA DELL’ART.18 di Fabrizio Casari da: tutti i colori del rosso

L’abolizione dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori è una porcata peggiore di quella della legge elettorale. Che il decreto che vorrebbe abolirlo parli di “tutele crescenti” è poi un paradosso verbale simile a quello delle guerre umanitarie. Le tutele non s’intravedono e, a fare attenzione, si scopre che manca completamente il riferimento al numero di anni d’impiego oltre le quali scatterebbero. C’è una rappresentazione paradossale in tutta la vicenda che recita come la generazione di lavoro passi per la facilità a perderlo. E, non bastasse, i nuovi rapaci del renzismo vorrebbero convincerci che l’articolo 18 impedisce la piena uguaglianza dei lavoratori. E’ falso, ovviamente. Renzi, da parte sua, ne fa una ragione di sopravvivenza. Se vuole evitare l’offensiva decisa di Bruxelles sui conti pubblici italiani (che da quando lui è a Palazzo Chigi peggiorano vorticosamente) deve dare qualcosa ai teorici della fine della civiltà del lavoro. D’altra parte, il senso di Renzi è qui: non solo annuncia ciò che non realizza, ma realizza quello che negava di voler fare.

Cosa prevede l’articolo 18, che a sentire i cantori del comando padronale impedirebbe un meraviglioso destino per il mondo del lavoro? Prevede che nelle imprese con più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, il lavoratore che venisse ingiustamente licenziato possa rivolgersi al giudice che, se lo ritiene vittima di una misura vessatoria, può annullare il provvedimento e ordinarne il reintegro al posto di lavoro. Attenzione: non sono considerati in questa fattispecie i licenziamenti dovuti a stato di crisi, comportamento illegale o sleale del lavoratore, ristrutturazioni aziendali, cessioni di ramo d’azienda, dismissione o cessione della stessa. L’articolo 18 si applica solo quando un licenziamento viene comminato con arbitrarietà, con spirito vendicativo o ricattatorio; insomma quando è privo di ragioni corrette, quando cioè è ingiusto e discriminatorio. Abolirlo, quindi, significa in primo luogo voler azzerare la dialettica interna alle aziende tra padroni e lavoratori, abolire il confronto anche quando è ormai tra cannoni e campane, inserire l’arbitrarietà, l’ingiustizia e la discriminazione nel novero dei comportamenti leciti per il datore di lavoro (possibili lo sono sempre stati).

Infine si dice che in un paese con svariati milioni di partite Iva, essendo l’art.18 applicabile solo alle medie e grandi imprese, la sua abolizione non costituirebbe un danno poi così rilevante per l’insieme della forza lavoro impiegata. E’ vero, molte delle piccole imprese sono a carattere familiare e dunque lì il problema nemmeno si pone. Ma se davvero così fosse, se davvero la sua abolizione non avrebbe ripercussioni sostanziali, perché allora tanta pervicacia nel volerlo cancellare?

Denunciare le diverse condizioni di chi può appellarsi all’articolo 18 e chi no, è la scoperta dell’acqua calda. Non solo perché ormai il contratto a tempo indeterminato è una chimera o quasi, ma anche perché in buona parte il governo Monti (la cui agenda è stata copiata e incollata da Renzi) ha già parzialmente modificato la norma, dal momento che in diversi casi l’indennizzo con 12-24 mesi di salario può sostituire il reintegro. Ma perché allora, se il fine è quello di equiparare le sorti di tutti i lavoratori proprio per quel senso di giustizia con cui Renzi si addormenta e si sveglia insieme al tweet d’ordinanza, non lo estende a tutti?

Si afferma poi che l’abolizione dell’articolo 18 potrà finalmente riaprire il mercato del lavoro, giacché le aziende, liberate dall’incubo dell’art.18, potranno riprendere ad assumere a tempo indeterminato. E come mai, se la sostanziale abolizione del diritto al reintegro è già vigente da due anni la disoccupazione cresce? Mettere in relazione diretta la crisi occupazionale con la fine delle tutele per i lavoratori è operazione di pure propaganda ideologica. Le aziende non assumono perché non investono, non hanno idee, non hanno liquidità, non fanno ricerca, non costruiscono innovazione di prodotto, non ottengono accesso al credito, non riescono a riscuotere i crediti che vantano dalla Pubblica Amministrazione, subiscono una tassazione del lavoro insopportabile, vengono vessate da una burocrazia onnivora e dall’assenza d’interlocuzione politica sul territorio dove operano. Non c’entra niente o quasi l’articolo 18.

E non è nemmeno vero che il datore di lavoro non ha interesse ad avere la libertà di licenziamento, perché “se il lavoratore produce è interesse dell’imprenditore tenerlo”. E’ un altro luogo comune fondato sulla falsità. Il padrone è alla ricerca continua di migliorare i margini operativi e, in assenza di qualità del prodotto, prova ad erodere i diritti dei lavoratori e i costi che li accompagnano. Il lavoratore, pur se capace, rischia comunque di essere licenziato non appena il padrone individua la possibilità di pagare il suo stesso lavoro ad un costo più basso, sia attraverso l’assunzione di una persona diversa al posto di chi c’era prima, sia con l’introduzione di nuove tipologie di contratto ancor meno costose. Il lavoratore, a quel punto, se legalmente indifeso davanti all’ingordigia e all’arroganza padronale, avrà solo due strade: accettare riduzioni di salario e aumento dei carichi di lavoro oppure andarsene senza nessun indennizzo. La competizione vera diventa solo quella tra chi ha niente e chi solo la disperazione. La giungla è servita.

Non c’è solo, come dice la Camusso, lo “scalpo” da consegnare ai tecnocrati europei. E’ molto di più e anche senza le pressioni della Commissione europea il tormentone della destra vera e di quella travestita da sinistra sarebbe comunque in scena. Quello che si vuole cancellare è l’idea stessa dei lavoratori come detentori di diritti, delle aziende come luogo della società e ad essa soggette per leggi e norme. Il sogno è quello delle “zone franche”, dove la legge non entra per legge. Si vuole abolire la possibilità che di fronte ad una ingiustizia ci si ribelli, che si possa ricorrere alla giustizia; c’è dietro l’idea non confessata (ma basta aver pazienza e l’ascolteremo) della sostanziale inutilità di tutto lo Statuto dei lavoratori in quanto anacronistico. Perché frutto dei rapporti di forza tra le classi di quando esistevano sinistra e sindacati, dunque inutile oggi che le due entità sono rispettivamente scomparse o in crisi profonda.

Questo è il momento della rivincita storica dei padroni e dei politici a loro libro paga: approfittare delle definitiva scomparsa delle idee, dei progetti e dei sogni d’uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale seppelliti sotto il cadavere della sinistra per rimettere il lavoro sotto il tallone del padronato, unico delle componenti sociali a poter disporre di scelte, diritti e privilegi. Del resto, è quanto già successo con il welfare: una costruzione di sistema di garanzie individuali e diritti sociali a carattere universale che il padronato dovette ingoiare solo per fermare le spinte progressiste e rivoluzionarie che dal dopoguerra alla fine degli anni ’70 correvano per l’Europa. Il welfare era concepito dal padronato come un obbligatorio strumento di battaglia ideologica contro la minaccia dell’estensione sempre più ampia dell’idea di un socialismo possibile. Venuto meno il mondo bipolare, scomparsa dall’orizzonte “la grande minaccia” e scomparsa la sinistra, di quel sistema universale di garanzie si fa volentieri a meno smontandolo progressivamente.

Anzi, proprio sulle ceneri del sistema di garanzie pubbliche s’innesta nei servizi l’irruzione delle nuove forme di accumulazione per aziende private: istruzione, trasporti, salute, pensioni, assistenza, sono ogni giorno meno pubbliche e più private, meno universali e più di censo. Ma togliendo dai diritti pubblici le prestazioni, non viene meno l’esigenza delle stesse, solo le si appaltano ai privati che vi lucrano. Il principio di accumulazione, nella crisi determinata dalla guerra del capitale contro il lavoro, ha proprio nella privatizzazione dei servizi una delle leve maggiormente significative per i profitti. E’ questo il fulcro su cui si regge il nuovo patto sociale.

Non sarà comunque, se passerà, l’abolizione dell’articolo 18 a riuscire a trasformare un capitalismo senza capitali in imprenditoria capace di generare lavoro. Non sarà l’italico capitalismo di relazione (così si chiama quello degli squattrinati che si sentono signori) a poter ricollocare l’economia italiana sotto il segno della crescita. Solo un grande piano d’investimenti pubblici e un’inversione brusca della pressione fiscale tra attività finanziaria e produzione industriale potrebbe innescare la marcia giusta. Quello sull’articolo 18 non è altro che odio di classe

Art. 18,la Fiom anticipa la manifestazione a sabato 18 ottobre. Landini: “Reintegra con soldi follia pura” Autore: fabrizio salvatorida :controlacrisi.org

La Fiom anticipa la manifestazione nazionale di una settimana, dal 25 al 18 ottobre, sempre di sabato. Un’accelerazione in risposta alla decisioni che, secondo il sindacato, impatterebbero sull’articolo 18. Le modalita’ della mobilitazione, che si svolgera’ a Roma, verranno definite a breve. Resta il pacchetto di 8 ore di sciopero.“Siamo di fronte a proposte del Governo che cancellano interi articoli dello Statuto dei lavoratori, provocando il peggioramento dei diritti, delle tutele e della dignità di tutte le persone nei luoghi di lavoro. Se i provvedimenti dell’Esecutivo diventeranno legge, si renderanno possibili i licenziamenti per giusta causa, il demansionamento dei lavoratori e il loro controllo a distanza.”, si legge nel comunicato stampa che sposta la data dell’iniziativa.

“Lo Statuto dei lavoratori va esteso perché è l’applicazione dei principi della nostra Costituzione.” L’Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati Fiom-Cgil – che si terrà il 26 e 27 settembre a Cervia – deciderà in dettaglio le modalità della manifestazione. “Definirà, inoltre, le proposte per la difesa e la qualificazione del nostro sistema industriale e manifatturiero. Proposte che saranno sostenute con la mobilitazione e sottoposte al Governo ed al Paese per chiedere le riforme necessarie – anche nel rapporto con l’Europa – al fine di far ripartire una nuova crescita ed una vera e stabile occupazione.”

”Sull’art. 18 Renzi deve dimostrare quanto e’ ‘figo’ all’Europa. Forse qualcuno gli ha fatto credere che in cambio puo’ sforare dello 0,1 o 0,3%, e Draghi gli dara’ qualcosa”, ha detto il segretario Fiom Maurizio Landini, parlando a Ancona ai delegati Rsu della cancellazione della reintegra dopo un ingiusto licenziamento.  ”Cancellare la reintegra in caso di licenziamento ingiusto, sostituendola con un po’ di soldi – ha aggiunto Landini – e’ una follia pura ed e’ contro i principi della nostra Costituzione. Lo Statuto dei lavoratori ha significato far entrare la Costituzione nelle fabbriche: perche’ il lavoro e’ un diritto e uno deve avere la dignita’ di poterlo fare, senza essere licenziato per le idee che ha, o perche’ fa il sindacalista, o per il sesso che ha ecc”.
”Dire che in Europa l’art. 18 non c’e’ e’ un’altra sciocchezza” secondo Landini. ”La cosa vera e’ che il Governo sta cedendo ad un ricatto” e continua a ”non affrontare il vero problema del Paese. Non e’ che le imprese non assumono perche’ c’e’ l’art. 18: non assumono perche’ non hanno da lavorare, e di questo si dovrebbe preoccupare il Governo”.

L’autunno di Susanna Camusso, dice sì a Renzi sulla revisione dello Statuto dei lavoratori Autore: fabrizio salvatori da: controlacrisi.org

“Mettere a punto” lo Statuto dei Lavoratori potrebbe essere “una strada utile e percorribile” per dare difese a milioni di lavoratori precari. Così il segretario generale della Cgil Susanna Camusso che in una lettera al ‘Corriere della Sera’ attribuisce a Renzi il merito di aver “sgombrato il campo” dalla discussione sull’art.18, “agitata da una forza politica con un consenso elettorale e reale minimo, con pulsioni punitive nei confronti del mondo del lavoro e dei piu’ deboli, il cui scopo e’ di ottenere quella visibilita’ e concretezza che manca nell’azione politica”.

Il segretario della Cgil cerca di inserirsi nel dibattito attestandosi su un margine molto ristretto. La sua tesi è che sarebbe un ”gravissimo errore” stravolgere o abbandonare lo statuto dei lavoratori mentre una sua ”messa a punto” potrebbe essere ”una strada utile e percorribile” per dare difese a milioni di lavoratori precari.

Secondo Camusso “l’occasione per dare modernita’ alle tutele del lavoro c’e’: quella di un vero Jobs Act”. Ma per rendere moderno ed europeo il mondo del lavoro “e’ urgente un’altra grande rivoluzione: dare applicazione agli articoli 39 e 46 della Costituzione”, per porre fine al diritto di veto delle minoranze, avere un sistema di rapporti sindacali regolato e democratico e aprire la possibilita’ alla democrazia economica con i comitati di gestione come in Germania. In Italia, infatti, manca ancora una legge sulla rappresentanza, che lascia lettera morta quegli articoli della Costituzione sulla libertà sindacale. “Sarebbe un bene e un fattore di crescita per l’intera economia” afferma Camusso, secondo cui “se in questa legislatura fossero varate normative che rendano applicabili questi due articoli della nostra Costituzione, saremmo in presenza di una vera e propria rivoluzione democratica nel mondo del lavoro e di uno straordinario concreto aiuto alla regolazione e alla crescita della nostra economia”.

Sulla vicenda dell’Art. 18 era intervenuto anche l’ex segretario della Cgil Sergio Cofferati, ora parlamentare europeo. Secondo Cofferati, l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, “è stato vanificato dalla legge Fornero che – spiega Cofferati – introducendo la possibilità di licenziare per ragioni economiche ha fornito alle imprese la strada per eludere l’obbligo al reintegro in caso di licenziamenti discriminatori”. La la legge Fornero doveva consentire lo straordinario sviluppo dell’occupazione e da allora ad oggi si è avuto invece un drammatico aumento della disoccupazione. Anche questo non è bastato a rimettere in ordine logico le cose che riguardano i lavoratori”. L’aumento dell’occupazione infatti, spiega ancora Cofferati, si ha con gli investimenti. La cancellazione o la negazione dei diritti delle persone che lavorano toglie solo dignità e non favorisce certo l’occupazione”.

Art. 18, grazie all’assist di Alfano e Sacconi Renzi va a punto: “Cambiare lo Statuto dei lavoratori”Autore: fabio sebastiani da: controlacrisi.org

L’articolo 18 e’ un “totem ideologico”, un “simbolo”, di cui e’ “inutile discutere adesso”. Molto meglio “riscrivere lo Statuto dei lavoratori”. Ha tutta l’aria di essere un gioco di squadra quello tra il premier Renzi da una parte e Alfano e Sacconi dall’altra. Qualche giorno di polemiche, e via: la “deregulation” dei diritti va avanti. E ora sul Jobs act, e su Sblocca Italia. si gioca tutta la partita. La tensione estiva nell’esecutivo riavvicina Forza Italia, almeno su questo tema, ai vecchi compagni di viaggio: per Renato Brunetta il terreno dell’art.18 e’ un modo per tentare l’asse con Ncd; la proposta di Sacconi piace (“noi ci stiamo”) e sui “contenuti siamo d’accordo con Alfano”, mettendo in campo anche la sua idea di una “moratoria di tre anni”. La palla, poi Brunetta, la passa al Pd. Da un lato la titolare della Pa, Marianna Madia, dice di smetterla con la “retorica” e chiede di non sganciare il concetto dalla “sviluppo”, dall’altro il responsabile economia del Pd, Filippo Taddei, fa presente che l’abolizione dell’art.18 “non e’ in cantiere” ma che semmai “si parla di tutele crescenti”, che è un altro modo di dire la stessa cosa seguendo lo schema del professor Ichino. I sindacati sembrano aver sentito il campanello e scendono in campo con la leader della Cgil Susanna Camusso, che conia l’hashtag ‘#Si’art18’ (“bisogna creare lavoro non discriminazione”), e di nuovo con Maurizio Landini, segretario della Fiom, il quale spera che Renzi non ascolti Alfano. Infine i dati della Cgia mostrano che le aziende interessate dall’art.18 sono soltanto il 2,4% del totale, e riguarda il 57,6% dei lavoratori dipendenti nel settore privato dell’industria e dei servizi.