Statuto ANPI

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1

È costituita l’Associazione nazionale fra i partigiani italiani con la denominazione «ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA» (A.N.P.I.).

Articolo 2

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha lo scopo di:
a) riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato con azione personale diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d’Italia, e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;
b) valorizzare in campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria;
c) far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo sviluppo morale e materiale del Paese;
d) tutelare l’onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione;
e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani e partigiani di altri paesi;
f) adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo;
g) promuovere studi intesi a mettere in rilievo l’importanza della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla servitù tedesca e delle riconquiste della libertà;
h) promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e qualificazione professionale, che si propongano fini di progresso democratico della società;
i) battersi affinché i princìpi informatori della Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni;
l) concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli;
m) dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione.

TITOLO II – SEDE, COMITATI PROVINCIALI, SEZIONI

Articolo 3

L’Associazione ha sede nazionale in Roma.
Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento iscritti nella provincia, si costituiranno Comitati provinciali.
In ogni Comune, d’intesa col Comitato provinciale, può essere costituita anche più di una Sezione purché ciascuna sezione non abbia meno di venti iscritti.

TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 4

Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale è composto dai delegati dei Congressi provinciali.
Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato nazionale almeno una volta ogni 5 anni con un preavviso non inferiore a mesi tre. È inoltre convocato dal Comitato nazionale quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da non meno di un quinto dei Comitati provinciali esistenti che rappresentino almeno un terzo di tutti gli iscritti all’Associazione.
Il Congresso nazionale è legalmente costituito in prima convocazione quando i delegati rappresentino almeno il 50% dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 6 ore dopo la prima convocazione, il Congresso è valido qualunque sia il numero dei soci rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti rappresentati. Il Congresso nazionale elegge di volta in volta il suo Presidente o la Presidenza. Il Congresso nazionale delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere generale, elegge i componenti del Comitato nazionale e degli altri organi nazionali dell’Associazione. Il Congresso nazionale esamina la relazione morale e finanziaria predisposta dal Comitato nazionale.

Articolo 5

Il Comitato nazionale

Il Comitato nazionale è eletto dal Congresso nazionale ed è composto di 27 membri. Esso elegge tra i suoi membri un Presidente nazionale, i vicepresidenti nazionali, la Segreteria nazionale e un responsabile amministrativo.
I membri del Comitato nazionale durano in carica da un Congresso all’altro. Il Comitato nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente nazionale, oppure sette membri o i revisori dei conti ne ravvisino la opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni. Il Comitato nazionale attua la linea associativa deliberata dal Congresso e provvede:
a) a realizzare gli scopi sociali impartendo le direttive ai Comitati provinciali;
b) a controllare le attività dei Comitati provinciali;
c) a redigere ed approvare annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’Associazione;
d) a ratificare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi dei Comitati provinciali ed eventualmente a predisporre visite ai Comitati provinciali allo scopo di verificare che l’amministrazione sia tenuta nella piena osservanza delle norme e per i fini statutari;
e) a risolvere eventuali vertenze in seno alla Associazione;
f) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione.
Il Comitato Nazionale può procedere alla cooptazione di nuovi membri, scelti tra i soci dell’ANPI, in caso di decesso o impedimento assoluto di alcuno dei propri componenti ovvero quando ciò si renda necessario per la funzionalità dell’Associazione. La relativa deliberazione è adottata con la maggioranza dei componenti del Comitato Nazionale.

Articolo 6

Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione, a tutti gli effetti, e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato nazionale. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vice presidenti, all’uopo designato dal Comitato.

Articolo 7

Il Congresso nazionale elegge tra i soci:
a) una Presidenza Onoraria
b) un Consiglio nazionale
fissando per entrambi il numero dei componenti i quali saranno consultati dal Comitato nazionale in merito alle più importanti questioni d’interesse generale e associativo.
La convocazione della Presidenza Onoraria e del Consiglio nazionale sarà fatta dal Presidente della Associazione con un preavviso non inferiore a cinque giorni e almeno una volta l’anno.

Articolo 8

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione nazionale è eletto dal Congresso ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti tra i soci.
Esso nomina nel suo seno un Presidente e si riunisce per esercitare il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa dell’Associazione e redige apposite relazioni sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica da un Congresso all’altro.

Articolo 9

Comitati regionali

In ogni Regione può essere costituito – d’intesa con il Comitato nazionale – un Comitato regionale composto da uno o più rappresentanti designati in egual numero da ciascun Comitato provinciale con il compito di stimolare e coordinare l’azione dei Comitati provinciali e di rappresentare l’Associazione nei rapporti con le istituzioni regionali. Il Comitato regionale, salvo diversa determinazione da approvarsi dal Comitato nazionale, ha sede nella città capoluogo della Regione ed usufruisce della sede e
dei servizi del Comitato provinciale in cui ha sede. Il Comitato regionale può eleggere tra i suoi componenti un Presidente e uno o più vice presidenti.

Articolo 10

Il Congresso provinciale

In ciascuna provincia il Congresso provinciale è formato dai delegati delle Sezioni.
Il Congresso provinciale è convocato in via ordinaria in preparazione del Congresso nazionale nella località stabilita dal Comitato provinciale in via straordinaria su richiesta del Comitato nazionale o su richiesta scritta e motivata delle sezioni in un numero non inferiore a un quinto delle Sezioni stesse e che rappresentino almeno un terzo dei soci della circoscrizione del Comitato provinciale.
La convocazione deve essere fatta con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
Per la validità delle deliberazioni del Congresso provinciale valgono le norme stabilite per le deliberazioni del Congresso nazionale.
Il Presidente del Congresso provinciale è eletto di volta in volta.

Articolo 11

Il Congresso provinciale nomina i componenti del Comitato provinciale ed il Collegio dei Revisori dei Conti, e delibera sulle questioni di carattere generale nell’ambito della provincia.

Articolo 12

ll Comitato provinciale è composto da un numero di membri da stabilirsi di volta in volta dal Congresso provinciale in rapporto alle esigenze locali ed al numero degli iscritti.
Il Comitato provinciale sceglie tra i suoi membri un Presidente provinciale, i vice presidenti, la segreteria provinciale ed un responsabile amministrativo. Il Comitato provinciale dura in carica da un Congresso all’altro.
Il Comitato provinciale si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi o quando il Presidente oppure un terzo dei membri del Comitato o i Revisori dei Conti ne ravvisino l’opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso non inferiore a tre giorni. Competono ai Comitati provinciali tutte le attribuzioni del Comitato nazionale rispetto ai Comitati di Sezione della provincia, l’esecuzione delle direttive del Comitato nazionale e delle deliberazioni del Congresso provinciale.
Il Comitato provinciale esamina ed approva ogni anno il proprio bilancio preventivo ed il conto consuntivo e può predisporre visite ai Comitati sezionali allo scopo di verificare che la regolare amministrazione sia tenuta nella piena osservanza delle norme e per fini statutari.
Si applica al Comitato provinciale la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 5.

Articolo 13

Il Presidente provinciale cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato provinciale ed è sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti designato dal Comitato provinciale.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato provinciale è eletto dal Congresso provinciale ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti scelti fra i soci.
Esso nomina nel suo seno un Presidente e si riunisce per esercitare il controllo della gestione contabile ed amministrativa
del Comitato provinciale e redige apposite relazioni sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica da un Congresso provinciale all’altro.

Articolo 15

Il Congresso provinciale può eleggere in analogia ai corrispondenti organi nazionali:
a) una Presidenza Onoraria
b) un Consiglio provinciale fissando per
entrambi il numero dei componenti.

Articolo 16

L’Assemblea di sezione

L’Assemblea di sezione è composta dai soci aventi diritto al voto nella Sezione. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria dal Comitato di Sezione e in via straordinaria su richiesta del Comitato nazionale o del Comitato provinciale o su domanda motivata di almeno un terzo dei soci. Se necessario l’Assemblea di sezione può provvedere al rinnovo delle cariche sociali.
La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a giorni cinque.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea di sezione valgono le norme stabilite per le deliberazioni del Congresso nazionale. Il Presidente o la Presidenza dell’Assemblea di sezione è eletta di volta in volta.

Articolo 17

L’Assemblea di sezione nomina i componenti del Comitato di sezione ed il Collegio dei Revisori dei Conti esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti annualmente dal Comitato e delibera sulle questioni di carattere generale nell’ambito del territorio di sua competenza in aderenza alle determinazioni del Congresso nazionale e del Congresso provinciale.

Articolo 18

Il Comitato di sezione è eletto dall’Assemblea ed è composto di un numero di membri da stabilirsi di volta in volta dall’Assemblea stessa ed in rapporto alle esigenze locali ed al numero degli iscritti.
Il Comitato di sezione sceglie tra i suoi membri un Presidente, uno o più vice presidenti, la segreteria o un segretario e il responsabile amministrativo.
Il Comitato di sezione redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla Assemblea, provvede all’esecuzione delle direttive del Comitato nazionale e del Comitato provinciale. Il Comitato di sezione istruisce le domande di iscrizione a socio, secondo le norme stabilite dal presente statuto e le direttive impartite dal Comitato nazionale.

Articolo 19

Il Presidente del Comitato di sezione cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato ed è sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti designati dal Comitato di sezione.

Articolo 20

I Revisori dei Conti della Sezione in numero di tre membri effettivi ed uno supplente sono eletti dalla Assemblea e sono scelti tra i soci. Essi si riuniscono per esercitare il controllo sulla gestione contabile e amministrativa della Sezione.

Articolo 21

I Comitati provinciali o comunali possono, sotto la loro responsabilità, costituire a latere dei circoli intitolati a Caduti o a episodi della Resistenza cui possono iscriversi persone di provata fede antifascista che si propongano in accordo con gli organi direttivi di portare avanti, con azione non contrastante la linea unitaria e democratica dell’Associazione, gli ideali della Lotta di Liberazione.

TITOLO IV – I SOCI

Articolo 22

Sono soci d’onore, con tutti i diritti compreso il diritto al voto, i familiari dei Caduti nella Guerra di Liberazione e di coloro che come prigionieri politici o vittime di rappresaglie o come ostaggi o come perseguitati politici furono assassinati dai nazifascisti o comunque siano deceduti successivamente in seguito a ferite o malattie riportate durante la Lotta di Liberazione, purché ne siano personalmente degni.
I familiari di cui al comma precedente sono: il coniuge superstite e i discendenti diretti e, in difetto di questi, gli ascendenti diretti.

Articolo 23

Possono essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne facciano domanda scritta:
a) coloro che hanno avuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o patriota o di benemerito dalle competenti commissioni;
b) coloro che nelle formazioni delle Forze Armate hanno combattuto contro i tedeschi dopo l’armistizio;
c) coloro che, durante la Guerra di Liberazione siano stati incarcerati o deportati per attività politiche o per motivi razziali o perché militari internati e che non abbiano aderito alla Repubblica Sociale Italiana o a formazioni armate tedesche.
Possono altresì essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne facciano domanda scritta, coloro che, condividendo il patrimonio ideale, i valori e le finalità dell’A.N.P.I., intendono contribuire, in qualità di antifascisti, ai sensi dell’art. 2, lettera b), del presente Statuto, con il proprio impegno concreto alla realizzazione e alla continuità nel tempo degli scopi associativi, con il fine di conservare, tutelare e diffondere la conoscenza delle vicende e dei valori che la Resistenza, con la lotta e con l’impegno civile e democratico, ha consegnato alle nuove generazioni, come elemento fondante della Repubblica, della Costituzione e della Unione Europea e come patrimonio essenziale della memoria del Paese.

Articolo 24

L’ammissione dei soci, compresi i soci d’onore, di cui all’art. 22 e quelli di cui al secondo comma dell’art. 23, è
deliberata dal Comitato provinciale. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla necessaria documentazione.
Quando speciali circostanze lo richiedono, il Comitato nazionale ha diritto di intervenire in merito all’ammissione dei soci, anche dopo che sia già intervenuta la deliberazione del Comitato provinciale.

Articolo 25

Il socio si impegna a corrispondere l’importo della tessera.
Ove occorra, per la presenza di minoranze etniche, la tessera sarà stampata bilingue.

Articolo 26

Il socio ha diritto di godere di tutti i servizi assistenziali che l’Associazione organizzi sia direttamente sia a mezzo degli enti creati a tale scopo.

Articolo 27

Il socio che commette azioni disonorevoli, atti di indisciplina o viene meno agli impegni assunti ai sensi del secondo comma dell’art. 23, è passibile a seconda della gravità delle mancanze, di:
a) richiamo
b) sospensione
c) espulsione.

Articolo 28

La qualifica di socio si perde oltre che per espulsione, che ha effetto dalla data di notificazione del relativo provvedimento, anche per dimissioni, con decorrenza dal giorno successivo alla loro accettazione.

Articolo 29

L’organo competente a pronunciarsi in merito ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 27 e 28 è il Comitato nazionale, su proposta del Comitato provinciale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 30

L’Associazione provvede ai suoi scopi con le quote sociali, le entrate patrimoniali e gli eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici e di privati. Il Comitato nazionale, i Comitati provinciali ed i Comitati di sezione, dal punto di vista patrimoniale, sono nel senso gestionale entità distinte tra di loro. Ciascun Comitato è quindi responsabile della gestione del proprio patrimonio, che deve essere amministrato in modo regolare e per fini statutari.

Articolo 31

L’importo della tessera sociale è fissato di anno in anno dal Comitato nazionale, che ne determina la ripartizione tra i vari organi periferici e centrali.

Articolo 32

La durata dell’esercizio finanziario corrisponde a quella dell’anno solare. Entro il 31 ottobre ed il 31 marzo i Comitati di sezione, i Comitati provinciali e il Comitato nazionale compileranno ed approveranno i rispettivi bilanci preventivi e consuntivi sia finanziari che economico-patrimoniali.

Articolo 33

La bandiera dell’Associazione è il tricolore d’Italia con la scritta, nella parte bianca, «ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA – COMITATO NAZIONALE O PROVINCIALE O DI SEZIONE».
I soci potranno fregiarsi di un distintivo secondo il modello autorizzato dal Comitato nazionale.

 

 

Regolamento Nazionale ANPI
(testo definitivo con le modifiche apportate dal Comitato Nazionale del 30 ottobre 2012)

 

Art. 1 L’iscrizione
1. Tutti possono chiedere l’iscrizione all’ANPI, alle condizioni previste dallo Statuto (art. 23), salvo
le limitazioni di cui appresso.
2. Il cittadino europeo è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento ufficiale da cui si desuma il
possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E.
3. Lo straniero (non cittadino dell’U.E.) deve dimostrare di essere regolarmente soggiornante (D.
Lgs. 286/1998), esibendo permesso di soggiorno o carta di soggiorno, o quanto meno dimostrando
documentalmente di aver già presentato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno e di
essere in attesa della risposta. Nell’ipotesi di permesso a tempo determinato, alla scadenza potrà
essere revocato il provvedimento di iscrizione.
4. I giovani non ancora maggiorenni possono essere iscritti qualora abbiano avuto modo di
collaborare con l’ANPI con significativo e continuativo impegno e dimostrazione di maturità e
responsabilità.
5. La domanda di iscrizione è individuale e deve essere fatta su modulo stabilito dalla Segreteria
nazionale, è rivolta alla sezione di competenza, che la approva e la trasmette al Comitato
provinciale. Il Comitato dei garanti provinciale verifica le domande e ratifica l’iscrizione.
6. Di norma, l’iscrizione avviene nella sezione del luogo di lavoro o di studio ovvero nella sezione
del comune di residenza. Qualora la sezione non esista o sia intercomunale, l’iscrizione dovrà
avvenire nel comune di competenza, secondo una suddivisione del territorio stabilita dal Comitato
Provinciale. Eventuali eccezioni, proposte e motivate dalla sezione interessata, devono essere
esaminate e decise dal Comitato provinciale – o da suo organismo delegato – tenendo conto della
natura e degli scopi dell’Associazione e delle circostanze di fatto alla base della proposta. Dalla
documentazione per la richiesta di deroga devono risultare anche le circostanze a sostegno della
effettiva possibilità del richiedente di partecipare anche fisicamente alle attività della sezione
presso cui chiede l’iscrizione.
7. Le richieste di iscrizione pervenute on-line sono prese in considerazione con i criteri di cui al
comma precedente
Art. 2 Tessere particolari
1. Le tessere ad honorem sono attribuite esclusivamente in base ai requisiti stabiliti dall’art. 22
dello Statuto.
2. È istituita la tessera di “Amici dell’ANPI”, gratuita, segno di vicinanza alla Associazione e di
condivisione dei suoi valori e obiettivi, riservata:
a) ai giovani non ancora maggiorenni che non abbiano avuto modo di collaborare con l’ANPI con
significativo impegno e dimostrazione di maturità e responsabilità; b) a cittadini che abbiano
collaborato con specifico significato e impegno ad attività particolarmente significative della
sezione o del Comitato provinciale; c) a stranieri presenti sul territorio nazionale che hanno
combattuto a fianco dei partigiani o negli eserciti di Liberazione e che hanno sempre ricevuto, a
pieno titolo, la tessera della nostra Associazione; d) a stranieri non cittadini dell’U.E., che non
essendo dotati di permesso di soggiorno, risultino tuttavia residenti stabilmente sul territorio
italiano da almeno tre anni.
3. La tessera “Amici dell’ANPI” non consente l’esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo
o passivo. La tessera comporta il diritto di essere informati delle attività anche interne dell’ANPI, di
partecipare alle iniziative di confronto e discussione ed ai suoi congressi con diritto di parola. Non
consente l’esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo o passivo.
2
Art. 3 Diritti e doveri degli iscritti
1. Gli iscritti hanno il pieno diritto di partecipazione, di parola e di voto alle iniziative ed alle altre
attività dell’ANPI. Nei congressi l’esercizio di tale diritto è organizzato secondo il regolamento
congressuale approvato insieme alla loro indizione.
2. Gli iscritti sono titolari del diritto attivo e passivo di elezione agli organismi dirigenti ad ogni
livello. Per accedere alle cariche direttive a livello di sezione occorre essere iscritti ed aver
partecipato attivamente alla vita dell’Associazione da almeno un anno, per il livello provinciale da
almeno due, per quello nazionale almeno cinque.
3. A tutti i livelli territoriali, gli incarichi di Presidente, Segretario, Presidente del Collegio dei
Revisori e Responsabile Amministrativo sono incompatibili con gli incarichi di pari livello ed
esecutivi di partito ovvero di organizzazione politica, sindacale o associativa, comunque
denominata. I soci che, alla data dell’approvazione del Regolamento hanno incarichi elettivi e di
rappresentanza istituzionale, non rientrano nella condizione di incompatibilità. Dall’approvazione
del regolamento, non sarà possibile dunque assumere contemporaneamente i doppi incarichi
sopra indicati.
4. Ogni iscritto ha il dovere di contribuire alla vita, alla attività ed al finanziamento dell’ANPI, come
fondamento materiale e politico della sua autonomia.
5. Gli iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione, nonché le
decisioni assunte dagli organismi dirigenti.
6. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare anche in contraddittorio a tutte le fasi dei procedimenti
disciplinari che li riguardino.
7. Non possono essere iscritti gli appartenenti ad associazioni segrete, ai sensi dell’art. 18 Cost. e
dell’art. 18 della L. 17/1982, ovvero ad associazioni comunque denominate la cui composizione,
finalità e azione siano incompatibili o in contrasto con i valori costituzionali e con gli scopi e le
finalità dell’ANPI.
8. Non possono fare parte di organismi direttivi dell’ANPI iscritti anche ad altra Associazione
partigiana.
Art. 4 Anagrafe degli iscritti
1. È costituita l’Anagrafe informatizzata degli iscritti, con lo scopo di:
• Registrare e mantenere aggiornato il quadro complessivo della composizione sociale della
Associazione;
• Offrire uno strumento di lavoro ai Comitati provinciali
2. L’inserimento dati avverrà a livello provinciale. Ogni Comitato Provinciale dovrà
provvedere all’individuazione di un associato che si occuperà dell’inserimento dati e sarà
successivamente incaricato di garantire il rispetto della normativa sulla privacy.
Analogo incarico verrà conferito a livello nazionale;
3. Restano in funzione:
• Il modulo per la richiesta di iscrizione, che deve prevedere l’accettazione esplicita al
trattamento dei dati in rispetto della normativa sulla privacy;
• La consegna da parte delle sezioni locali, ai Comitati Provinciali, dei tagliandi delle
tessere, debitamente compilati in ogni loro parte.
3
Art. 5 Le sezioni
1. La costituzione di una nuova sezione deve essere approvata dal Comitato provinciale
competente per territorio. L’intesa, di cui all’art. 3, comma 3, dello Statuto consiste in un atto
espresso del Comitato provinciale.
2. Nel caso in cui vengano fatte domande di iscrizione da almeno 100 residenti in uno stesso
Paese estero, il Comitato nazionale decide se autorizzare la costituzione di una sezione in quel
Paese, con sede nella capitale o nella città di maggiore concentrazione degli iscritti. A quella
sezione si applicano le norme dello Statuto e dei regolamenti previste per i comitati provinciali. Per
la costituzione di eventuali successive sezioni si applicano le norme di cui all’art. 3 dello Statuto e
si costituisce un coordinamento nazionale.
3. Le sezioni svolgono la loro attività ciascuna nel proprio ambito di competenza, territoriale ovvero
di luogo di lavoro o studio, e sono impegnate per la positiva riuscita delle iniziative e campagne
promosse dai livelli provinciale e nazionale.
4. Ciascuna sezione è impegnata secondo i principi della autonomia politica e culturale dell’ANPI,
della sua unità, del pluralismo ideale e politico e in base al carattere determinante di essere una
Associazione che discute, agisce, cresce nel suo insieme.
5. Ciascuna sezione è tenuta a segnalare preventivamente al Comitato provinciale le iniziative e le
pubblicazioni, anche con mezzi informatici, impegnative del nome dell’ANPI. Analoga segnalazione
deve essere fatta per la partecipazione di una sezione a manifestazioni promosse da altri soggetti,
anche al fine di una valutazione comune. Manifestazioni o altre iniziative promosse o cui abbiano
aderito il Comitato provinciale o nazionale dell’ANPI non sono oggetto di ulteriore adesione da
parte di singole sezioni.
6. L’intitolazione della sezione, di norma, va dedicata tenendo in considerazione uomini e donne
dell’Antifascismo e/o della Lotta di Liberazione locale o nazionale oppure a fatti e/o vicende legate
all’Antifascismo e alla Lotta di Liberazione locali e/o Nazionali.
Art. 6 Assemblee e Congressi
1. L’assemblea ordinaria annuale della sezione, di cui all’art. 16 dello Statuto, deve procedere,
prima dell’inizio dei lavori, alla nomina di un Presidente dell’Assemblea. L’ordine del giorno deve
prevedere: esame dell’attività svolta nel corso dell’anno; programma di lavoro e iniziative previste
per il nuovo anno; discussione sulla situazione politica e i compiti della Associazione; esame e
approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.
2. Le proposte per nuovi organismi dirigenti o per la integrazione di quelli esistenti devono essere
formulate da una commissione elettorale nominata dalla assemblea all’inizio dei lavori.
3. Il Comitato nazionale ovvero il Comitato provinciale può approvare un documento politico da
sottoporre alla discussione delle assemblee annuali.
4. Il Comitato nazionale convoca il Congresso nazionale, ex art. 3 dello Statuto, determinandone le
modalità di svolgimento con l’approvazione del relativo regolamento.
5. Il regolamento congressuale indica l’ordine del giorno del congresso e i criteri e le modalità di
elezione dei delegati. Ogni Comitato provinciale approva il regolamento per lo svolgimento del
proprio congresso.
Art. 7 Gli organi dell’Associazione
1. I Comitati provinciali sono tenuti ad organizzare attività formative volte alla valorizzazione
dell’antifascismo, della pace, della Resistenza e della Guerra di Liberazione, alla conoscenza,
attuazione, rispetto e difesa della Costituzione.
4
2. I dirigenti dell’ANPI, a tutti i livelli, hanno il dovere della conoscenza della storia della Resistenza
in generale e, in particolare quella svolta nella loro provincia.
3. Nella composizione degli organismi dirigenti a tutti i livelli deve essere rispettata una clausola di
non prevalenza: di norma, nessun genere può essere rappresentato per quote inferiori al 40%.
4. Il componente di un organismo dirigente a qualsiasi livello assente ingiustificato per tre volte è
automaticamente decaduto.
5. Gli organismi dirigenti a tutti i livelli, oltre a scegliere tra i propri componenti il Presidente,
procedono alla nomina di un vicepresidente vicario, scelto tra i vicepresidenti, che sostituisce il
Presidente in caso di assenza o impedimento.
6. Titolare delle decisioni politiche, in coerenza con gli orientamenti e le decisioni nazionali, è il
Comitato, a ciascuno dei livelli congressuali previsti dallo Statuto: sezionale, provinciale, nazionale.
Situazioni o condizioni di particolare urgenza ovvero emergenza possono essere decise dal
Presidente, anche ricorrendo le circostanze di cui al successivo comma 7; in questo caso, il
Comitato, nella sua prima riunione utile, procederà alla conferma o meno delle decisioni assunte.
7. Ad ogni livello congressuale della Associazione, i vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello
svolgimento delle sue funzioni e svolgono funzioni di rappresentanza politica e istituzionale. I
vicepresidenti e la segreteria, su impulso del Presidente possono svolgere funzioni di carattere
istruttorio delle decisioni di competenza del Comitato di corrispondente livello.
8. I componenti del Comitato nazionale hanno diritto di essere informati delle iniziative che si
svolgono nel proprio ambito regionale.
Art. 8 Gli organismi di coordinamento
1. Il Comitato regionale, ove costituito, svolge – oltre a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto –
funzioni di supporto ai Comitati provinciali in relazione al consolidamento ed allo sviluppo della
Associazione, su richiesta dei Comitati provinciali ovvero del Comitato nazionale.
2. In ottemperanza a quanto previsto dal Documento approvato al Congresso Nazionale di Torino
e in continuità con l’esperienza storica dell’Associazione, è costituito il Coordinamento nazionale
delle donne dell’ANPI come strumento di confronto, elaborazione, proposta ed iniziativa e come
luogo di partecipazione attiva delle donne alla vita dell’associazione e di rapporto solidale tra le
generazioni. Il coordinamento femminile, che non si configura come organo statutario, interagisce
e collabora con gli organi dirigenti al fine di rafforzare ed arricchire la cultura e l’iniziativa politica
dell’associazione, di valorizzare la storia e la memoria delle donne della Resistenza, di sostenere
l’impegno per una compiuta cittadinanza delle donne nella democrazia. Forme, tempi, programmi
di lavoro del Coordinamento femminile sono determinati in autonomia dalle compagne. La
Responsabile del Coordinamento nazionale deve essere componente del Comitato Nazionale.
Anche a livello provinciale possono essere costituite forme di coordinamento delle donne.
3. Si possono altresì costituire, nel rispetto dell’autonomia delle Sezioni territoriali, Coordinamenti
di Zona, con funzioni di supporto organizzativo ed in stretta collaborazione con il Comitato
Provinciale.
Art. 9 Gli organismi di garanzia
1. In attuazione dell’art. 29 dello Statuto, a livello nazionale e provinciale della Associazione il
corrispondente Comitato nomina una Commissione di garanti dei diritti della Associazione e degli
iscritti, composta da non meno di tre componenti e comunque in numero dispari.
2. La Commissione svolge una funzione istruttoria, nel corso della quale può acquisire
documentazione e informazioni, procedere ad audizioni anche in contraddittorio. Agisce su
segnalazione e impulso da parte di iscritti ovvero da parte di cittadini e organizzazioni venute a
5
conoscenza di fatti rilevanti ai fini di interventi – anche di tipo disciplinare – a tutela della
Associazione; agisce, altresì, su impulso del Comitato competente.
3. Le pratiche disciplinari “locali” devono essere istruite dalla competente Commissione Provinciale
di garanzia, ma la proposta finale deve essere indirizzata al Comitato Nazionale, unico
competente, a norma di Statuto (art. 29) ad adottare provvedimenti disciplinari. Invece, per tutte le
questioni o controversie non disciplinari, la Commissione istruttoria locale riferisce e fa proposte al
Comitato Provinciale competente per territorio. L’esito degli accertamenti svolti e la proposta di
deliberazione per il Comitato sono motivati e in forma scritta. Sulla proposta vota a maggioranza il
Comitato competente.
4. In ottemperanza all’art. 3, comma 6, del Regolamento, quando si apre una procedura
disciplinare in fase istruttoria, il Presidente della Commissione di garanzia ne dà notizia al
Presidente Nazionale o al Presidente Provinciale (a seconda della competenza) che, a nome
dell’ANPI, ne informa l’interessato. Si considera aperta la procedura disciplinare quando la
Commissione istruttoria, compiuta la prima delibazione ed i primi accertamenti documentali decide
di procedere ad una formale istruttoria.
5. L’esito degli accertamenti svolti e la proposta di deliberazione per il Comitato sono motivati e in
forma scritta. Sulla proposta vota a maggioranza il Comitato competente.
Art. 10 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 2 maggio 2012.

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