La sentenza della Corte dell’Aja ci ha in qualche modo colti di sorpresa, perché dobbiamo dire
francamente che fino all’ultimo abbiamo sperato in una soluzione diversa, più “giuridica” e
soprattutto più “umana”. Nelle prime dichiarazioni, sono stato cauto, perché ritengo sempre
doveroso leggere la motivazione delle sentenze prima di commentarle.
Vista la motivazione, mi rendo conto di non essere andato troppo lontano dalla realtà, ma
penso che qualche precisazione sia opportuna e utile per una completa conoscenza e
valutazione della situazione.
La questione è (apparentemente) semplice: se l’esercito di un Paese occupante
compie crimini contro l’umanità, calpestando i diritti umani (ad esempio, facendo
stragi di civili inermi e di intere popolazioni), i danneggiati hanno diritto di
ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali dallo Stato cui appartiene
quell’esercito?
La risposta di una parte dei giuristi è negativa, sulla base del principio della sovranità di ogni
Stato, che sarebbe sempre e comunque intangibile. Una tesi che, in astratto, può avere
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anche un fondamento, per evitare intrusioni e menomazioni alla sovranità, che ogni Stato
custodisce gelosamente nei confronti di chiunque. Ma in concreto, le cose stanno
diversamente, perché ogni regola deve pur avere qualche eccezione. Nel caso di specie,
l’eccezione riguarda non tanto le azioni belliche (sulle quali ci sarebbe da fare tutto un altro
discorso, e magari lo si farà in altra sede ed occasione), quanto i crimini veri e propri, che
vanno al di là delle stesse atrocità connaturate ad ogni guerra ed incidono gravemente e
deliberatamente sui diritti umani. In questi casi, se è pacifica la responsabilità di chi ordina e
di chi commette una strage (e ne abbiamo avute tante, tra il ’43 e il ’45), è altrettanto
evidente che qualcuno deve rispondere dei danni, anche al di là dei singoli
colpevoli, se non altro perché ha promosso quella guerra e attuato
quell’occupazione e soprattutto perché è suo l’esercito a cui appartengono i
criminali. Per capire meglio il concetto, basta pensare alla responsabilità oggettiva di un
ospedale per gli atti compiuti dai medici e dai chirurghi che ad esso appartengono.
Naturalmente, so bene che il caso è diverso, perché in questa ipotesi si parte da una
situazione normale di liceità, mentre nel caso di cui oggi ci occupiamo, la situazione di fondo
è sempre la guerra. Ma uno Stato dovrebbe rispondere sempre di ciò che fanno i suoi eserciti
soprattutto quando eccedono i limiti che derivano dalle convenzioni internazionali. La guerra
è sempre un fatto orrendo in sé, ma se si va oltre questa “normalità”, si entra in
un campo nel quale le regole generali non possono valere e una deroga allo stesso
principio di sovranità degli Stati deve pur essere ammessa. Altrimenti si finisce
per legittimare tutto, anche i crimini contro l’umanità; e in questo sta la gravità e
la pericolosità estrema della sentenza appena pronunciata dalla Corte dell’Aja.
Nel nostro Paese, la necessità della deroga era stata affermata più volte dalla nostra
giurisprudenza, perfino da quella del massimo organo giurisdizionale, cioè le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione; le quali si sono pronunciate nel 2004 con la sentenza 5004 / 2004
e nel 2008 con un’ordinanza delle Sezioni Unite (14 201 /2008) e poi con una sentenza del
21 – 22 ottobre 2008 della prima sezione penale della Corte di Cassazione.
In questi provvedimenti si era affermato con nettezza che “la norma consuetudinaria di
diritto internazionale che impone agli Stati di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale
nei confronti di altri Stati, non può essere invocata in presenza di comportamenti degli Stati
stranieri che, in quanto lesivi di valori universali di rispetto della dignità umana, che
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trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura
dell’esercizio tollerabile della sovranità”.
Queste decisioni, ineccepibili sotto il profilo giuridico e sotto il profilo umano sono
state travolte dalla sentenza dell’Aja, che non solo vieta di chiamare in causa per i
risarcimenti uno Stato straniero, non solo non consente deroghe, ma impone
all’Italia di adottare tutte le misure necessarie per adeguarsi ai princìpi affermati
nella decisione e di eliminare gli effetti risarcitori nei confronti del Governo
tedesco prodotti e producibili da tutte le sentenze emesse dal 2004 ad oggi, che
avessero accolto i princìpi enunciati dalla nostra Corte di Cassazione.
Una sentenza, dunque, che non possiamo non criticare, per la sua rigidità, per
l’incomprensione dimostrata nei confronti del valore dei diritti umani e per la sua
pericolosità per l’avvenire, nel senso che ci saranno meno barriere contro gli atti
criminali di natura internazionale.
Detto questo, dobbiamo però precisare le conseguenze immediate ed i limiti di questa
decisione.
Sulle conseguenze, ho già detto in altra sede: le sentenze emesse restano valide per la parte
che riguarda l’affermazione della responsabilità penale e civile dei singoli, esclusa solo quella
che riguarda il Governo tedesco. Restano, dunque, le condanne penali e quelle risarcitorie nei
confronti dei singoli. Certamente è ben poco perché non si riuscirà, con ogni probabilità, ad
eseguire le condanne penali (per tanti motivi diversi da quelli di cui si occupa la sentenza
dell’Aja), quanto meno nei confronti di coloro, anche a prescindere dall’età avanzata, che
risiedono in un Paese come la Germania che per questi reati non concede l’estradizione; e i
risarcimenti rimarranno ineseguibili, a meno che il condannato non abbia beni in Italia e si
riesca (cosa poco probabile) ad attuare procedure che consentano l’esecuzione sui beni dei
singoli, all’estero.
Dunque, resta l’affermazione delle responsabilità e l’accertamento della verità, anche se gli
effetti sono di principio (e non è poco), e per il resto rimangono sostanzialmente virtuali o
possono, comunque, rimanere tali.
Resta aperta una strada: quella degli accordi fra i due Stati, sempre possibile
secondo quanto indica la stessa sentenza della Corte dell’Aja, non risultando, allo
stato, che vi siano state rinunce da parte dello Stato italiano che possano
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riguardare gli effetti dei crimini orrendi di cui ci stiamo occupando e sempreché,
ovviamente, vi sia una seria e vera volontà politica in questa direzione.
Le prime dichiarazioni dei Ministri degli esteri dei due Paesi sembrano andare in una direzione
positiva, anche se è chiaramente ravvisabile una grande cautela e genericità nel modo con
cui, entrambi, affrontano l’argomento. Ma dalle dichiarazioni devono scaturire i fatti; e sta al
Governo italiano farsi promotore delle opportune iniziative.
Quanto alla Germania, ricordo che il Presidente della Repubblica tedesca andò a Marzabotto
e chiese pubblicamente scusa a nome del suo Paese. Se quelle scuse non erano false o
ipocrite, ad esse dovrebbero corrispondere atteggiamenti e comportamenti concreti sul piano
risarcitorio. Una volta ottenuta, come si è visto, la riaffermazione rigorosa della sua
sovranità, lo Stato tedesco e per esso il suo Governo, dovrebbe farsi carico degli
effetti dei crimini terribili compiuti nel territorio italiano, soprattutto attorno
all’Appennino tosco-emiliano, ma in realtà un po’ dovunque, su tutto il nostro
territorio. Non si tratterà di un atto di generosità ma di un atto dovuto,
conseguente alla ammissione di responsabilità ed alle scuse pronunciate a
Marzabotto. Per parte nostra, eserciteremo ogni azione opportuna perché il Governo
italiano faccia prontamente e doverosamente la sua parte, non accettando che il capitolo dei
risarcimenti, che sono molto importanti per le vittime, per i loro familiari e per tutti coloro che
hanno subito danni dalle stragi, si chiuda con un nulla di fatto e senza alcuna misura
concreta.
Quanto ai procedimenti penali in corso ed a quelli che potrebbero ancora instaurarsi, non c’è
alcun dubbio sul fatto che essi possono e devono andare avanti, senza più la possibilità di
chiamare in causa il Governo tedesco, ma senza limiti di sorta per quanto riguarda
l’accertamento delle responsabilità penali e civili dei singoli e soprattutto per l’affermazione
della verità.
Quanto alle costituzioni di parte civile, dei singoli cittadini danneggiati, dei
Comuni, Regioni Province e dell’ANPI, è chiaro che esse restano assolutamente
lecite e ammissibili (con la sola esclusione della possibilità di formulare domande
nei confronti del Governo tedesco). Ne ribadisco, anzi, la doverosità e la
necessità, proprio per l’esigenza fondamentale della ricerca della verità e delle
responsabilità. Resta fermo e imprescindibile l’impegno, da condurre avanti – con tutte le
associazioni, gli organismi democratici e gli enti che credono in certi princìpi fondamentali per
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la stessa umanità nel suo complesso – per ottenere, a livello del nostro Paese e a livello
europeo e mondiale, l’affermazione e la valorizzazione piena dei diritti umani, che proprio per
questa loro qualità essenziale non possono mai essere sacrificati. Se oggi la Corte dell’Aja
non è riuscita a comprendere il rilievo essenziale, per tutti, della tutela di questi diritti, al di là
di ogni questione di sovranità, bisogna lavorare per un futuro in cui appaia chiaro a tutti gli
Stati, a tutti i governi, a tutti gli organismi istituzionali anche internazionali, che i diritti umani
non devono mai più essere calpestati, come purtroppo è accaduto nel periodo delle
persecuzioni razziali, delle deportazioni, degli stermini di massa e nelle stragi del periodo nel
periodo dal ’43 al ’45, e come purtroppo sta ancora accadendo in tante parti del mondo; che
in ogni caso incombe un obbligo di riparazione morale e di risarcimento, per quanto possibile,
nei confronti di tutti coloro che quegli atti hanno direttamente o indirettamente subito.
Carlo Smuraglia
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